Tra le novità introdotte con il “Decreto Rilancio” l’art.128 del D.L. annovera il c.d. “superbonus per l’edilizia”, altresì detto ecobonus 110%, attraverso il quale è possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese di miglioramento energetico in misura addirittura superiore rispetto ai costi sostenuti
Infatti, attraverso tale strumento, sarà possibile usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
La bozza del decreto prevede infatti, che il committente privato che decida di intervenire presso un immobile potrà scegliere tra le seguenti misure: sfruttare la detrazione d’imposta, chiedere all’esecutore materiale dei lavori di praticargli uno sconto pari alla detrazione spettante o, infine, cedere il credito derivante dalla detrazione ad un soggetto terzo che potrebbe essere ancora l’imprenditore oppure anche una banca.
Dunque, lo scopo sotteso a tale forma di sussidio, risiede nella facoltà rimessa ai contribuenti di ottenere la ristrutturazione degli immobili senza sostenere (di fatto) alcun costo, in quanto tutte le spese ricadrebbero su banche e imprese. In tal modo le banche comprerebbero il credo di imposta dal valore di110 ad un valore inferiore ingenerando, in tal modo, un certo margine di interesse.
Quali tipologie di lavori di ristrutturazione sono ricompresi nell’ecobonus 110%?
A fornire una risposta chiara e concisa all’interrogativo è intervenuto Riccardo Fraccaro, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in un’intervista rilasciata sul quotidiano “Rinnovabili.it” ha precisato quanto segue: “La risposta è semplice e senza pericoli di fraintendimenti: tutti i lavori previsti nel precedente eco bonus e sisma bonus saranno contemplati nel Superecobonus, con l’aggiunta del fotovoltaico, degli accumulatori e delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. L’importante è che la finalità dei lavori sia quella dell’intervento “complessivo”, che comprenda quindi anche il cappotto termico o la caldaia, in modo che l’intervento porti l’edificio a raggiungere almeno due classi energetiche superiori; a parte il caso della classe B dalla quale, ovviamente, si potrà passare alla A. In altre parole: questo grande sforzo pubblico deve riuscire ad aumentare concretamente il livello qualitativo del patrimonio edilizio”.
E dunque, analizzando in concreto su quali interventi sarà possibile beneficiare della detrazione del 110%, vengono annoverati:
– isolamento termico delle superfici esterne; tale tipologia di lavoro può essere effettuata da enti condominiali o istituti;
– installazione di impianti fotovoltaici;
– installazione di colonne per la ricarica di veicoli elettrici o automobili ibride;
– sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione (nel limite massimo di 30.000 euro per ogni singola abitazione)
Come funzionerà, sostanzialmente, la misura?
Le famiglie italiane che sono in procinto di ristrutturare la propria abitazione avranno la possibilità di detrarre dalle proprie tasse future e ricomprese nei 5 anni successivi una cifra superiore al 10% dei costi sostenuti per realizzare i lavori.
La vera novità risiede nel fatto che le famiglie che vogliano apportare delle modifiche all’abitazione, potranno addirittura ottenere un guadagno dalla ristrutturazione: viene conferita, infatti, la possibilità di cedere la detrazione ottenuta (che diventerà credito di imposta) all’impresa che ha svolto i lavori cosicchè, quest’ultima, emetterà una fattura pari a zero, avendo un credito superiore ai costi sostenuti.
Tale credito potrà essere utilizzato successivamente per cederlo ad Istituti bancari o Assicurazioni per ottenere un’immediata liquidità oppure alla stessa impresa edile che ha realizzato i lavori, affinché questa lo gestisca direttamente con il Fisco.
Quali sono i requisiti richiesti e come effettuare i pagamenti?
Per ciò che concerne la documentazione propedeutica alla fruizione del c.d. ecobonus, si rendono necessari:
1. dichiarazione di conformità rilasciata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato attraverso cui viene certificato che l’intervento realizzato è conforme a quanto richiesto;
2. scheda informativa sugli interventi realizzati;
3. APE (Attestazione di prestazione energetica) che viene rilasciato dopo l’esecuzione dei lavori. Tale documento è altresì necessario in caso di compravendita di immobile e, una volta rilasciato, ha una validità (generalmente) di 10 anni.
Il pagamento dei lavori dovrà avvenire necessariamente utilizzando metodologie tracciabili quali bonifici bancari o postali, indicando esplicitamente la causale del versamento e tutti i dati (c.f. e p.iva) dell’impresa o del professionista.
Giova osservare, conclusivamente, quale sia la ratio sottesa all’introduzione di tale incentivo: la necessità di intervenire sull’aspetto strutturale e migliorativo degli immobili anche allo scopo di dar avvio ad un rafforzamento del trend di compravendita immobiliare coniugato ad un incentivo (concreto e concretizzabile) di sussidio per cittadini ed imprese edili.
Articolo curato dalla redazione e realizzato con il contributo di Ludovica Del Moro.
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