giovedì, Novembre 21, 2024

Rome 14°C

Compost di qualità, gli incentivi presenti nel Decreto Crescita

Foto di Couleur da Pixabay

Incentivare l’acquisto di compost di qualità e di prodotti derivanti dal riciclo di rifiuti: si tratta della novità , inserita nell’articolo 26 del Decreto Crescita – che coinvolgerà tutti i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo, ai quali verranno riconosciuti crediti di imposta a fronte dell’acquisto di prodotti derivanti dalla raccolta differenziata

Una scelta ambientale compatibile, dunque, con una prospettiva che sia capace di guardare anche al mondo del lavoro senza contrapposizioni né antagonismi. Decarbonizzazione è la parola d’ordine. Se vogliamo evitare, in concreto, che la decrescita sia tutt’altro che felice, il nodo da sciogliere è quello di realizzare una politica economica realmente capace di rilanciare crescita e lavoro. Impattando l’ambiente nel modo più sostenibile con il sostegno alle aziende più virtuose.

Gli incentivi all’acquisto di compost di qualità previsti nell’articolo 26 del Decreto Crescita sono rilevanti da questo punto di vista. Per l’anno 2020 infatti viene riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti, e di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami.

Per quanto riguarda il compost, in particolare, il contributo sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. “Per la prima volta a livello nazionale si introduce una misura di incentivo economico all’utilizzo del compost – ha dichiarato Massimo Centemero, direttore Consorzio Italiano Compostatori CIC – Riteniamo sia un passaggio importante e, aldilà del valore intrinseco, l’iniziativa è portatrice di un messaggio positivo per l’intero settore. Incentivare i professionisti all’acquisto di compost di qualità significa sostenere le aziende virtuose e invogliare tutti i cittadini a migliorare la raccolta differenziata delle proprie città, diffondendo sul territorio nazionale un fertilizzante naturale che deriva dalla trasformazione della frazione organica e che rappresenta uno dei migliori prodotti dell’economia circolare”.

“Si tratta, inoltre, di un primo intervento che viene fatto in direzione della tanto auspicata decarbonizzazione. In Italia si producono, annualmente, circa due milioni di tonnellate di compost che consentono di evitare l’estrazione di 8.000 tonnellate di fosforo, elemento che si stima verrà completamente esaurito nell’arco di 70 anni. Grazie al compost si prevede anche un risparmio di 35.000 tonnellate di azoto, senza contare un arricchimento dei suoli di circa 1 milione di tonnellate di sostanza organica”.

Tuttavia nel contempo, con l’avvicinarsi del mese di agosto, “stiamo assistendo ad una vera e propria crisi ed emergenza per quanto riguarda l’umido – ha aggiunto Centemero – La carenza impiantistica nel Centro Sud, unita alla diminuzione della recettività da parte di alcuni impianti e all’aumento della produzione di umido nella stagione estiva, sta letteralmente mandando in emergenza alcune municipalità. Da tempo il CIC chiede un Piano nazionale per il rifiuto organico, interventi strutturali per la costruzione di impianti dedicati soprattutto nelle regioni Lazio, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria”.

Riferimenti normativi in breve

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario – alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04303) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 – Suppl. Ordinario n. 26).

Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso, il dettaglio

Per l’anno 2020, viene riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualita’ derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo.

I crediti d’imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti;
b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l’applicazione del limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche’ i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.

 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

ALTRI ARTICOLI
nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

i più letti

Newsletter

Gli articoli della settimana direttamente sulla tua email

Newsletter