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Monopattini elettrici, finalmente arrivano regole certe… o quasi

Monopattini elettrici, finalmente arrivano regole certe… o quasi
Monopattini elettrici, finalmente arrivano regole certe… o quasi, foto di teksomolika - it.freepik.com

Finalmente, è proprio il caso di dirlo, chi utilizza monopattini elettrici dovrà rispettare precise regole che vanno a limitare l’uso selvaggio che di questi mezzi, sostenibili e quindi apprezzabili, è stato fatto. Peccato che manchi nella norma un chiarimento definitivo su dove poter circolare, il che apre prospettive paradossali

In questi mesi abbiamo a lungo parlato dell’utilizzo in città dei monopattini elettrici come soluzione ottimale per limitare l’inquinamento. Allo stesso tempo abbiamo sottolineato come fosse necessaria una regolamentazione ferma e severa al fine di evitare incidenti, mettendo a rischio, come purtroppo le cronache ci hanno raccontato, la salute di chi guida e dei pedoni. I mesi passati sono stati caratterizzati da un clima da far west, dove tutti hanno fatto tutto ciò che hanno voluto senza alcuna forma di rispetto. Abbiamo visto monopattini sfrecciare a velocità supersoniche, abbandonati in qualunque angolo della città, con bambini alla guida o peggio in due o tre persone contemporaneamente.

Tutto ciò va combattuto e per questo salutiamo con estrema soddisfazione, anche se ancora con un punto interrogativo che andremo a spiegare, quanto deciso con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, definitivamente approvato al Senato il 4 novembre 2021. Questo contiene disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale.

Monopattini elettrici, finalmente arrivano regole certe… o quasi
Foto di aixklusiv da Pixabay

Le nuove regole

Per sostenere la “mobilità dolce” sono inserite norme per garantire la sicurezza dei monopattini elettrici. Ecco di seguito le principali regole previste.

Il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h, mentre resta confermato a 6 Km/h nelle aree pedonali.

• È previsto l’obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità fino a 20 km/h e, a partire dal 1° luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote. I monopattini già in circolazione prima di tale termine devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

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• Si prevede poi che, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini – per poter circolare sulla strada pubblica – devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti.

• I monopattini elettrici non possono circolare sui marciapiedi (salvo la conduzione a mano) e non possono essere parcheggiati sui marciapiedi, salvo in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di parcheggiare negli stalli riservati alle biciclette e ai ciclomotori.

• Per evitare la sosta selvaggia, gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione. Inoltre, gli operatori sono tenuti ad organizzare, in accordo con i Comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull’uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali.

• Viene poi introdotta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo per chi circola con un monopattino a motore manomesso.

Bocciato e non previsto, sempre in attesa di possibili modifiche, l’obbligo di polizza assicurativa sulla responsabilità civile.

Monopattini elettrici, finalmente arrivano regole certe… o quasi
Foto di Kristof Topolewski da Pixabay

Un punto rimane oscuro: dove si può circolare?

Seppure la legge vada salutata con soddisfazione, non si può tacere un pasticcio che ha determinato un vuoto giuridico da risolvere quanto prima.

La vecchia legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva in maniera espressa il divieto di circolare con i monopattini sulle strade extraurbane prive di piste ciclabili: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima”.

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Al contrario, in fase di modifica degli articoli con l’attuale Decreto-legge Infrastrutture, si è arrivati al paradosso dell’assenza del divieto di utilizzare i monopattini sulle strade extraurbane ordinarie e, pertanto, chi dovesse farlo non sarebbe punibile con alcuna sanzione.

Infatti la formulazione dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 75-terdecies del decreto-legge Infrastrutture dice che: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi”.

L’espressione “ovvero dovunque” e l’equiparazione ai velocipedi sembra autorizzare la circolazione dei monopattini elettrici anche sulle strade extraurbane, anche senza la presenza di una pista ciclabile. Da evidenziare infatti come nella nuova norma non compaia più l’accesso specifico alle “strade extraurbane solo con presenza di una pista ciclabile”.

L’errore è ben evidente e come tale da correggere. In sostanza con nuove norme che avevano quale scopo quello di aumentare la sicurezza di chi guida il monopattino e di chi ne incrocia il cammino, si assiste al paradosso di poter far circolare questi mezzi anche su strade extraurbane, a più corsie, con l’obbligo di non superare i 20 chilometri l’ora.

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