Contagio Covid 19: la responsabilità è da attribuirsi al datore di lavoro? Prima dell’intervento chiarificatore dell’Istituto, il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo aveva annunciato che era allo studio una norma volta a chiarire in maniera definitiva la responsabilità dei contagi, stante la preoccupazione di numerosi datori di lavoro in conseguenza di un presumibile aggravamento della responsabilità degli stessi
C’è da sottolineare preliminarmente altresì che, il contagio da Covid 19, quale infezione da agente biologico (anche se di natura pandemica), se contratto in occasione di lavoro, viene tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro alla stregua di quanto già previsto per malattie quali Aids, tetano, etc…
In particolare, il decreto Cura Italia stabilisce che l’indennità per inabilità temporanea assoluta (I.T.A.) copre altresì il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente astensione dal lavoro. Nessun aggravamento per le tasche degli imprenditori: gli oneri degli eventi infortunistici del contagio, non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso.
Dunque, è corretto parlare di un riconoscimento automatico da parte dell’Inail in caso di contagio?
Giova sottolineare che la tutela assicurativa nei confronti del contagio viene estesa ad operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio e a coloro i quali, per svolgere la propria attività professionale, sono costantemente in contatto con il pubblico.
Da ciò, però, non deriva un riconoscimento automatico dell’infortunio da parte dell’Inail in quanto, l’istituto assicurativo, dovrà comunque valutare in concreto le modalità relative all’attività lavorativa da cui sia possibile trarre una evidente correlazione tra attività e patologia (in esercizio delle funzioni amministrative affidategli).
Tornando ad esaminare la responsabilità del datore di lavoro, affinchè possa ravvisarsi la sussistenza di responsabilità civile e penale in capo al datore di lavoro, è necessario che queste vengano accertate con criteri diversi quali evidenza del nesso di causalità e imputabilità (quantomeno a titolo di colpa) del datore di lavoro.
Ebbene, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dal rispetto di protocolli e linee guida governativi e regionali; il rispetto di tali obblighi permette l’esclusione della responsabilità civile del datore di lavoro ma non è sufficiente per escludere la tutela INAIL nei casi di contagio da Covid.
E dunque, il riconoscimento dell’infortunio dall’Inail, non assume alcun rilievo per sostenere una eventuale accusa in sede penale nei confronti del datore di lavoro, stante la sussistenza dei principi di presunzione di innocenza e dell’onere probatorio.
Riguardo la responsabilità in sede civile, il riconoscimento della stessa è dunque subordinato alla verifica della sussistenza di una condotta colposa da cui è conseguita la verificazione dell’evento malattia. Sul punto è necessario rilevare che stante la molteplicità delle modalità di contagio e le varie forme di prescrizioni obbligatorie da adottare sui luoghi di lavoro, appare estremamente difficile configurare una eventuale responsabilità civile e penale dei datori di lavoro in caso di contagio.
Ecco il testo della circolare Inail
Articolo curato dalla redazione e realizzato con il contributo di Ludovica Del Moro.
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