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4 maggio, cosa cambia? Proviamo a fare chiarezza

4 maggio, cosa cambia? Proviamo a fare chiarezza
Foto di Arek Socha da Pixabay

4 maggio: pronti, partenza, via. Siamo proprio sicuri? Il 26 aprile è intervenuto un nuovo D.P.C.M. allo scopo di meglio chiarire ed individuare quali misure adottare per far ripartire, sebbene lentamente e con le dovute accortezze, il nostro paese

A questo punto ci interroghiamo: per quali motivi si può uscire di casa nella Fase 2 del lockdown imposto dall’emergenza coronavirus? Preliminarmente, appare opportuno esaminare una delle questioni che ha maggiormente stuzzicato l’interesse dei cittadini italiani e, in particolare, la possibilità di spostamento all’interno della regione.

4 maggio, spostarsi all’interno delle regione

Per poter muoversi all’interno della propria regione, viene riconfermata la necessaria sussistenza di una delle seguenti condizioni: esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.
Per ciò che concerne il concetto di “stretta necessità” viene ricompreso – e questa è una delle novità introdotte – lo spostamento a far visita ad un congiunto.

Per potersi recare all’esterno della regione, invece, le migrazioni devono essere giustificate da motivi di salute o comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza; viene, altresì, precisato che è possibile spostarsi anche per far rientro nel luogo di residenza, domicilio o dimora.

Essendo tale ultima affermazione preceduta dalla dicitura “in ogni caso”, sembrerebbe che tale spostamento sia consentito anche quando si tratti di rientro fuori dalla propria regione. Anche in questo non vi è chiarezza e, pertanto, l’interrogativo attualmente sussistente è relativo al fatto che dal tenore letterale della normativa parrebbe che gli spostamenti consentiti siano limitati solo a chi (attualmente) dimori in luogo diverso dalla propria residenza o domicilio abituale.

Queste appena elencate sono le possibilità e le limitazioni all’interno ed all’esterno della regione ma, concretamente, come sarà possibile spostarsi?

Premessa la necessità di portare con sé sempre l’autocertificazione ( il nuovo modello ancora non è stato diffuso ma dovrebbe contenere all’interno quale elemento di novità esclusivamente il riferimento normativo relativo al nuovo decreto e alle nuove motivazioni concesse per lo spostamento) e l’obbligo di indossare le mascherine in luoghi chiusi, si potranno utilizzare sia mezzi privati che mezzi pubblici di trasporto.

Autoveicolo privato

In particolare, in caso di utilizzo di autoveicolo privato, è possibile lo spostamento congiunto di due persone, purché distanziate di un metro se non facenti parte del medesimo nucleo familiare.

Attività nei parchi

Le disposizioni legittimano, altresì, la riapertura di parchi e ville consentendo ai fruitori di allenarsi all’interno purché questi mantengano tra loro una distanza di almeno due metri in caso di attività sportiva e di un metro in caso di attività motoria.

Al mare?

E per coloro che abitano in prossimità del mare, sarà possibile fare il bagno? Viene ammessa la possibilità di fare il bagno per tutti coloro che “abitano in luoghi montani, collinari lacustri, fluviali o marini”.

4 maggio, le sanzioni previste in caso di violazione

Veniamo ad esaminare ora le sanzioni previste in caso di violazione di quanto previsto dal decreto. Il D.P.C.M. emanato non fa alcuna menzione relativamente alle sanzioni in caso di contravvenzione. Per poter ricavare le ammende applicabili nel caso in cui i cittadini violino le misure di contenimento stabilite, dobbiamo far riferimento a quanto disciplinato dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Il summenzionato decreto prevede una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 3.000 sia per coloro i quali si allontanino dalla propria abitazione senza un valido motivo, sia per i commercianti che trasgrediscano alle limitazioni previste.

Chi viola la quarantena obbligatoria, invece, sarà sanzionato ai sensi dell’art. 260 comma 1 del R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265 che prevede l’arresto da 3 a 18 mesi con pagamento di una ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
E non venga in mente di rendere false dichiarazioni agli agenti accertatori in sede di controllo: in tal caso, l’art 495 c.p. prevede la reclusione da 1 a 6 anni in caso di dichiarazioni mendaci.

Conclusivamente può affermarsi che il nuovo decreto, a guardarlo bene, non ha apportato modifiche particolarmente significative rispetto a quanto già stabilito in precedenza e, soprattutto, sono state disattese le speranze di una riapertura differenziata regione per regione; l’Italia rimane apparentemente unita nelle misure di contenimento. Anche dopo il 4 maggio.

C’è da sottolineare, però, che nonostante il Ministro per gli Affari Generali Francesco Boccia abbia annunciato all’Ansa “Dobbiamo avere un po’ di pazienza in più, sapendo che stiamo mettendo in sicurezza il Paese. Poi ci sarà un momento, dopo il 18 maggio, in cui conteranno le differenze territoriali”, alcune Regioni continuano a svincolarsi dalle imposizioni governative, anticipando le riaperture delle attività lavorative.

Prime fra tutte, le più scalpitanti sono le regioni del Nord Italia; il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha annunciato “Stiamo portando avanti un’idea per la riapertura dei ristoranti” nonostante il Governo abbia previsto la riapertura generalizzata il 1°giugno.

E dunque, elencate le misure di contenimento e le relative sanzioni la domanda appare lecita: cosa aspettarsi da questa “Fase 2”?

Ebbene, punto di vista scientifico è difficile prevederlo, data la sacrosanta cautela di virologi ed esperti nell’esprimere opinioni azzardate ed ottimistiche. Siamo consapevoli che la percezione diffusa è quella di una scarsa organizzazione, un continuo “navigare a vista”, senza alcuna certezza.

Troppe le tematiche non affrontate nel decreto e ancora ad oggi sussistono profonde lacune in tema di sussidi concreti ed urgenti. Potrebbe concludersi tuttavia che, nonostante l’ignoranza su quelle che saranno le misure future – e in che modo il Paese ripartirà concretamente – molti di noi avranno sicuramente appreso, dopo l’intervento di Giuseppe Conte a Montecitorio, una brillante lezione di filosofia che ci introduce ad un interrogativo: l’effettiva superiorità, ai tempi moderni, della vera conoscenza (epistème) rispetto alla mera opinione (doxa).

Articolo curato dalla redazione e realizzato con il contributo di Ludovica Del Moro.

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