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Una legge per bicicletta e mobilità

Una legge per bicicletta e mobilità
Una legge per bicicletta e mobilità

Una legge per bicicletta e mobilità. Se ne è parlato pochissimo e di conseguenza in pochi sanno che lo scorso 15 febbraio è entrata in vigore la  legge 2/2018 (De Caro/Gandolfi)

La legge promuove l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto per le attività quotidiane e per quelle legate ad attività turistiche e ricreative e prevede la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, obiettivo che deve essere perseguito dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici interessati.

Una legge per bicicletta e mobilità: cosa dice il testo

La legge introduce nell’ordinamento la definizione normativa delle ciclovie e delle reti cicloviarie e la loro classificazione. L’incipit del testo di legge spiega finalità ed obiettivi del provvedimento: “La presente legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche  e  ricreative,  al  fine  di  migliorare l’efficienza,  la  sicurezza  e  la  sostenibilità  della  mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale  e  ambientale,  ridurre  gli effetti negativi della  mobilità  in  relazione  alla  salute  e  al consumo di suolo, valorizzare  il  territorio  e  i  beni  culturali, accrescere e sviluppare l’attività turistica,  in  coerenza  con  il piano  strategico  di  sviluppo  del  turismo  in  Italia”.

Il testo prevede l’adozione di un Piano generale della mobilità ciclistica, di durata triennale, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti articolato in due specifici settori: sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo. Il Piano dovrà, tra l’altro, individuare le ciclovie di interesse nazionale che costituiranno la Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”.

Nel provvedimento si prevede poi che le regioni predispongano il Piano regionale della mobilità ciclistica, per disciplinare l’intero sistema ciclabile regionale e che le città metropolitane e i comuni non facenti parte di città metropolitane definiscano i Piani urbani della mobilità ciclistica, chiamati Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), per definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta.

I comuni possono prevedere, vicino ai principali nodi ferroviari, aerei e viabilistici, la realizzazione di velostazioni, centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e l’eventuale servizio di noleggio. Inoltre, i comuni prevedranno nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

Per il testo della legge: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00013/sg

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