Nel testo inoltre altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Il Consiglio dei Ministri di oggi 7 marzo ha approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, il disegno di legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Femminicidio il reato, aggravante punibile con l’ergastolo
La bozza del provvedimento – “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575” del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni.
Pene aumentate fino al 50% per i maltrattamenti
“La pena è aumentata da un terzo alla metà se”, nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi, “il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”, recita la bozza del disegno di legge. Negli stessi casi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi – secondo la bozza del ddl – per quanto riguarda le minacce e il revenge porn. Attualmente i reati di maltrattamenti in famiglia sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, pena che aumenta nel caso siano coinvolti minori, donne in stato di gravidanza o disabili.
In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Il testo inoltre:
– prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
– introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
– prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
– nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
– interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
– introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
– rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
– estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;
– introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.
L’intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
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